Ordinanza n.333 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 333

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16 d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516; promossi con ordinanze emesse il 13 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Isernia, il 13 dicembre 1984 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Piacenza, il 10 ottobre 1985 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Latina, l'11 dicembre 1985 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Isernia, il 5 dicembre 1985 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Bari, il 4 ottobre 1985 dalla Commissione tributaria di 2ø grado di Treviso, il 6 dicembre 1984 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Roma, iscritte rispettivamente ai nn. 767 e 898 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 70, 211, 319, 443, 515 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 14, 27, 28, 34 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1986; emessa il 24 marzo 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, n. 527 del registro ordinanze 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 della prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanze rispettivamente emesse in data 6 dicembre 1984, 13 dicembre 1984, 10 ottobre 1985, 13 giugno 1985, 11 dicembre 1985, 5 dicembre 1985, 4 ottobre 1985 e 24 marzo 1986, le Commissioni tributarie di primo grado di Roma, di Piacenza, di Latina, di Isernia, di Bari, e di secondo grado di Treviso e di Alessandria, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 (primo comma, prima parte) del d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (in tema di condono tributario), nel testo modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui prevede che l'accertamento dell'ufficio - sulla cui base si addiviene alla definizione agevolata delle controversie - possa essere compiuto anche in epoca successiva alla data di entrata in vigore del decreto legge (purché antecedente alla presentazione della dichiarazione integrativa), così in definitiva rimettendo alla discrezionalità della pubblica amministrazione, che é posta nella condizione di poter scegliere se e a chi notificare un accertamento, l'onerosità economica del "condono" per ciascun contribuente, essendo esso sicuramente più conveniente per i contribuenti ammessi alla definizione automatica in mancanza di accertamento (ex art. 19) che per quelli ai quali un accertamento in rettifica o d'ufficio sia stato invece notificato (art. 16);

che nei giudizi promossi dalle Commissioni tributarie di primo grado di Roma, Piacenza, Latina ed Isernia é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, instando per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle sollevate questioni e chiedendo l'emissione di una pronuncia con la quale quantomeno si chiarisca che l'ambito applicativo della sentenza di questa Corte n. 175 del 1986 é estraneo alle fattispecie nelle quali i contribuenti, cui siano stati notificati accertamenti in rettifica o d'ufficio, non abbiano presentato alcuna dichiarazione integrativa; la richiesta della declaratoria di inammissibilità veniva reiterata, quanto all'ordinanza n. 527/1987, in una memoria presentata in prossimità della camera di consiglio;

Considerato che i giudizi, attesa l'identità delle questioni prospettate, possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

che la questione sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Isernia va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza posto che, nella specie, i contribuenti non avevano presentato alcuna dichiarazione integrativa ai sensi del d.l. n. 429 del 1982, onde le relative disposizioni risultano non applicabili ai fini della decisione del procedimento pendente innanzi al giudice a quo;

che, invero, non é revocabile in dubbio che la caducazione degli effetti degli avvisi di accertamento notificati dopo la data di entrata in vigore del citato d.l. si verifichi solo riguardo a quei contribuenti che una rituale e tempestiva dichiarazione abbiano poi presentato, rimanendo tutti gli altri estranei al meccanismo del c.d. "condono";

che delle questioni sollevate con le altre ordinanze di rimessione va invece dichiarata la manifesta inammissibilità in quanto la norma impugnata é stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 175 del 1986;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, nel testo modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982 n. 516, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., dalle Commissioni tributarie di primo grado di Roma, Piacenza, Latina, Isernia e Bari e dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Treviso e di Alessandria con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI